In Italia il numero di personale di sicurezza di un evento non deriva da una legge, ma da una linea guida del Ministero dell'Interno: un operatore di sicurezza ogni 250 persone presenti e un coordinatore ogni venti operatori. Questo parametro convive con una seconda regola, questa sì di legge: chi controlla gli accessi in un'attività di intrattenimento o spettacolo deve essere iscritto nell'elenco della Prefettura.
Questa guida separa le due cose, perché si confondono ogni giorno. Prima, quante persone servono e con quale figura. Poi, quali documenti servono a ciascuna, quanto dura il corso regionale, cosa può fare all'ingresso e quale multa c'è se manca l'iscrizione. Ogni cifra è accompagnata dalla sua norma, dal suo articolo e dalla sua data; dove facciamo un calcolo nostro, lo indichiamo.
Quanti operatori di sicurezza richiede un evento in Italia?
Un operatore ogni 250 persone presenti. Lo stabilisce la linea guida allegata alla circolare 11001/1/110(10), del 18 luglio 2018, firmata dall'allora capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, il prefetto Matteo Piantedosi: «Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione».
Bisogna leggere l'ambito di applicazione con attenzione. Il documento si applica alle manifestazioni pubbliche all'aperto con «peculiari condizioni di criticità» che non rientrano nell'articolo 80 del TULPS; per quelle che invece vi rientrano, il testo stesso afferma che le linee guida sono «un utile riferimento integrativo». In pratica, è il parametro con cui il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta il dispositivo proposto dall'organizzatore.
Le tre funzioni che rientrano in questo rapporto sono assistenza all'evacuazione, incanalamento e monitoraggio dell'evento, e lotta antincendio. A questi operatori vanno aggiunti gli addetti antincendio che emergono dalla valutazione del rischio incendio, trattati separatamente dalla linea guida.
| Persone presenti | Operatori (1/250) | Coordinatori (1 ogni 20) | Settori richiesti |
|---|---|---|---|
| 3.000 | 12 | 1 | Nessuno |
| 6.000 | 24 | 2 | Nessuno |
| 12.000 | 48 | 3 | Almeno 2 |
| 25.000 | 100 | 5 | Almeno 3 |
Calcolo nostro basato sui parametri della linea guida di luglio 2018. Attenzione al denominatore: sono persone presenti contemporaneamente, non biglietti venduti. Un festival di tre giorni con 12.000 partecipanti al giorno si dimensiona su 12.000, non su 36.000.
Cos'è un addetto ai servizi di controllo e in cosa si differenzia da una guardia privata?
È la figura che l'Italia ha creato nel 2009 per l'ingresso di locali ed eventi di intrattenimento. L'articolo 3, commi 7-13, della Legge 94/2009 autorizza questo personale e gli vieta l'uso di armi e di qualsiasi strumento di coazione fisica. Il decreto attuativo è il DM del 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009 e successivamente modificato, per ultimo dal DM del 24 novembre 2016 (GU n. 291 del 14 dicembre 2016).
L'addetto non è una guardia particolare giurata. Non vigila su beni, non è armato e non esercita funzioni pubbliche: presidia gli accessi, regola i flussi, verifica il titolo di accesso e avvisa la polizia. Il gestore può impiegarlo direttamente o rivolgersi a un istituto autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto.
Il decreto è categorico su questo requisito preliminare: «L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti». E l'articolo 7 obbliga a portare in vista un tesserino giallo con la scritta «Assistenza»; non «security», né «vigilanza».
Quali requisiti richiede l'elenco prefettizio della Prefettura?
Quelli dell'articolo 1, comma 4, del DM del 6 ottobre 2009, oltre ai requisiti generali dell'articolo 11 del TULPS:
- 18 anni compiuti.
- Idoneità psicofisica e assenza di consumo di alcol e stupefacenti, certificate tramite accertamento medico preventivo all'assunzione dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL.
- Nessuna denuncia né condanna negli ultimi cinque anni per i reati elencati nella lettera c): armi, ordine pubblico, violenza, discriminazione razziale.
- Non essere né essere stato sottoposto a misure di prevenzione né al DASPO dell'articolo 6 della Legge 401/1989.
- Diploma di scuola media inferiore.
- Corso regionale superato e contratto di lavoro con il gestore o con l'istituto di vigilanza.
La domanda viene presentata dal gestore del locale o dal titolare dell'istituto, non dal lavoratore. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione, il personale può iniziare a operare mentre la Prefettura decide. La Prefettura di Catanzaro riporta nel dettaglio l'elenco dei documenti e la marca da bollo da 16 euro; la Prefettura di Livorno pubblica lo stesso schema. L'articolo 2 del decreto aggiunge una revisione biennale: un mese prima, il datore di lavoro deposita la documentazione che attesta il mantenimento dei requisiti; se non la deposita, il lavoratore esce dall'elenco.
Quante ore di formazione richiede e chi le impartisce?
Il corso è organizzato dalle regioni, secondo l'articolo 3 del decreto, sulla base degli elementi minimi dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (repertorio atti n. 29/CSR). Le tre aree sono fisse: giuridica, tecnica e psicologico-sociale. Le ore no: dipendono dalla regione, e per questo un attestato rilasciato in un'altra regione non sempre corrisponde a ciò che richiede la Prefettura di destinazione.
| Regione | Durata | Ripartizione | Norma regionale |
|---|---|---|---|
| Veneto | 90 ore | 30 h area giuridica, 35 h area tecnica, 25 h area psicologico-sociale | DGR n. 81 del 27 gennaio 2015 e decreto dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022 |
| Marche | 90 ore ed esame finale | Tre aree di competenza, senza tirocinio aziendale | Aggiornamento del profilo approvato il 28 settembre 2026 |
I requisiti di accesso del Veneto sono 18 anni e licenza media; per gli stranieri, certificazione di italiano di livello B1 o titolo di studio italiano. Le Marche hanno aggiornato il proprio profilo il 28 settembre 2026, mantenendo le 90 ore con esame finale ed eliminando il periodo di tirocinio aziendale. Tiziano Consoli, responsabile regionale per la Formazione e il Lavoro, lo riassume così: «Manteniamo un percorso strutturato, ma eliminiamo ciò che nel tempo si è dimostrato poco funzionale». Se assumi personale in più regioni, verifica la data dell'attestato e la norma regionale di riferimento prima di firmare il contratto.
Un dettaglio che spesso viene trascurato: la linea guida del 2018 rimanda, per gli addetti antincendio, ai corsi «di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998». Quel decreto non regola più la formazione. Il testo coordinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco spiega che è stato sostituito da tre decreti di settembre 2021 e che il DM del 2 settembre 2021 è entrato in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, il 4 ottobre 2022. Il suo Allegato III fissa il corso di attività di livello 3 in 16 ore e quello di livello 2 in 8 ore, verifica dell'apprendimento incluso. Lettura nostra: dove il documento del 2018 dice «livello C», oggi va letto il corso 3-FOR.
Un concerto necessita di addetti iscritti o basta personale di supporto?
Dipende dal tipo di struttura e dal tipo di spettacolo, ed è qui che si trova l'eccezione che più interessa a un promotore. L'articolo 4, comma 1-bis, del DM del 2009 esclude il personale dei locali disciplinati dal DM del 19 agosto 1996 — cinema, teatri, sale da ballo, spettacoli viaggianti — salvo quando vi si servano bevande alcoliche insieme ad attività diverse da quelle a cui il locale è destinato. Restano esclusi anche gli spettacoli temporanei nei luoghi di culto e quelli di fiere e sagre quando è già previsto un servizio di tutela della pubblica incolumità.
Per i concerti, il comma 1-ter è la regola fondamentale: negli spettacoli di «musica popolare contemporanea» il decreto si applica solo al personale che svolge in modo unitario tutti i compiti dell'articolo 5. Il numero viene fissato dall'organizzatore o dall'istituto, «assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa», con comunicazione preventiva al Questore. E c'è un minimo non negoziabile:
«In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.»
Il personale di supporto non iscritto è possibile, ma con due condizioni: contratto di lavoro subordinato con il gestore o con l'istituto, e le quote fissate dai protocolli territoriali derivati dall'Accordo quadro del 21 giugno 2016 tra il Ministero dell'Interno e le associazioni di settore. Prima di definire l'organico, chiedi alla Questura il protocollo vigente in quella provincia: la quota varia da una provincia all'altra.
Cosa può fare e cosa non può fare un addetto all'ingresso?
L'articolo 5 del decreto elenca i suoi compiti in tre blocchi. Prima dell'apertura: osservazione sommaria dell'area per individuare sostanze illecite od oggetti proibiti, e liberazione delle vie di fuga. All'ingresso: presidio degli accessi, regolazione dei flussi, verifica del titolo di accesso e, se il biglietto è nominale o c'è un'età minima, del documento d'identità. All'interno: osservazione del rispetto delle norme e «concorso nelle procedure di primo intervento», che lo stesso decreto definisce come azione senza esercizio di funzioni pubbliche, senza uso della forza e senza esposizione a rischio.
Il controllo delle persone è «sommario visivo». Non è una perquisizione: qualsiasi ritrovamento comporta l'obbligo di comunicazione immediata alle Forze di polizia. E l'articolo 6 chiude la porta a qualsiasi dubbio: «gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, nè oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica».
La verifica del titolo di accesso si collega al regime fiscale del biglietto italiano, con il suo sigillo fiscale e la sua nominatività obbligatoria in determinate capienze, che trattiamo nella guida sulla vendita di biglietti in Italia con SIAE e biglietteria. Se il controllo si basa sulla biometria, il quadro normativo cambia e conviene ripassare quanto stabilisce il decreto legislativo 160/2026 sul riconoscimento facciale negli eventi.
Quanti steward richiede uno stadio di calcio?
Un altro decreto e un'altra proporzione. Il DM del 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, ha sostituito il DM dell'8 agosto 2007, abrogato dal 20 agosto 2019. Il suo articolo 1, comma 3, delimita l'ambito di applicazione: competizioni di calcio professionistico e competizioni amatoriali «aventi capienza superiore a 7.500 posti».
Il numero compare nell'Allegato D, punto 5.1, nel regolare gli steward forniti dalla squadra ospite: «Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza». Calcolo nostro: uno stadio da 16.000 posti lavora con almeno 64 steward, di cui al massimo 32 possono provenire dalla squadra ospite.
Il resto dell'allegato stabilisce la procedura. I controlli con il metal detector devono raggiungere «una percentuale non inferiore al 40% dei biglietti venduti». L'elenco nominativo degli steward, con il documento assicurativo, viene inviato al questore «almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica». E il decreto organizza il personale in cinque figure: delegato per la gestione dell'evento, responsabile di funzione, coordinatore di settore, capo unità e operatore steward. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive mantiene aggiornata la normativa sullo stewarding e accredita le strutture formative.
Cos'altro richiede la linea guida del 2018 oltre al personale?
Il dimensionamento del pubblico, che condiziona quante persone puoi far entrare. La linea guida di luglio 2018 fissa una densità massima di 2 persone per metro quadrato e obbliga a verificarla con la larghezza delle vie di allontanamento, con un parametro di capacità di sfollamento di 250 persone per modulo. I varchi di allontanamento non possono essere meno di tre, devono trovarsi «in posizione ragionevolmente contrapposta» e la loro larghezza minima è di 2,40 metri.
La divisione in settori segue soglie precise: fino a 10.000 persone non è richiesta; da oltre 10.000 e fino a 20.000, almeno due settori; oltre 20.000, almeno tre. Le zone di separazione misurano minimo 5 metri, con varchi di attraversamento sorvegliati «in ragione di uno ogni 10 m», e le barriere mobili devono resistere a oltre 300 N per metro lineare per evitare cadute a catena in caso di rovesciamento.
In materia di protezione antincendio, quando si prevede un'affluenza superiore a 20.000 persone bisogna richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 139/2006 e del DM 261/1996. Per gli eventi con licenza ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, l'iter amministrativo preliminare è diverso e lo spieghiamo nella guida sui permessi per eventi in Italia; se c'è musica amplificata, conviene verificarlo anche con i limiti di rumore italiani.
Cosa succede se impieghi personale non iscritto?
C'è una sanzione economica e c'è la cancellazione. L'articolo 3, comma 13, della Legge 94/2009 punisce con una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro chi presta tali servizi al di fuori di quanto previsto nei commi 7-12 e nel decreto attuativo, o impiega persone non iscritte nell'elenco.
In parallelo, l'articolo 1, comma 5, del DM del 2009 ordina al Prefetto di comunicare la cancellazione dall'elenco all'interessato e al gestore, con il divieto di impiegarlo in questi servizi. In altre parole: la perdita di un requisito da parte del lavoratore diventa immediatamente un problema dell'organizzatore, che si ritrova senza personale autorizzato la notte dell'evento. Negli stadi, lo schema equivalente è l'articolo 7 del DM del 2019: il prefetto, su proposta del questore, vieta l'impiego dello steward che non soddisfi i requisiti.
E Futura Tickets, che parte di tutto ciò copre?
Nessuna piattaforma di ticketing sostituisce gli addetti né la linea guida: il personale lo fornisce l'organizzatore e lo valida la Prefettura. Ciò che cambia davvero è il carico di lavoro all'ingresso, dove questo personale verifica i titoli di accesso. L'app di Futura Tickets valida un QR in 1-2 secondi e un braccialetto NFC in meno di 1 secondo, e i braccialetti e le card RFID/NFC di Futura Tickets funzionano al 100% offline, in meno di un secondo, anche se la rete non funziona. Nella sua guida operativa, Futura Tickets raccomanda di configurare avvisi di capienza all'80% e al 95% della capacità di ogni zona, un dato utile quando il dispositivo si dimensiona sulle persone presenti. Se vuoi vedere come si distribuisce il conteggio per ingresso, lo trovi nel nostro sistema di controllo accessi e nella guida al controllo accessi nei festival.
Checklist prima di aprire le porte in Italia
- Calcola in base alla presenza simultanea, non ai biglietti venduti: persone presenti diviso 250, e un coordinatore ogni venti operatori.
- Chiedi a ogni lavoratore il numero di iscrizione nell'elenco della sua Prefettura e la data dell'ultima revisione biennale.
- Presenta tu stesso la domanda: l'iscrizione viene richiesta dal gestore o dall'istituto ex articolo 134 TULPS, mai dal lavoratore per proprio conto.
- Comunica al Questore il numero di addetti e le misure previste se lo spettacolo è di musica popolare contemporanea.
- Presidia con almeno un addetto ogni varco, ingresso, via di esodo, palco e retropalco.
- Verifica la quota di personale di supporto nel protocollo territoriale di quella provincia prima di assumerlo.
- Verifica la formazione antincendio con il decreto in vigore dal 4 ottobre 2022, non con quello del 1998.
- Rivedi settori e varchi se prevedi più di 10.000 persone, e richiedi la vigilanza dei Vigili del Fuoco se superi le 20.000.
Conclusione
L'Italia dimensiona la sicurezza di un evento con due regole distinte che vanno applicate insieme. La quantità deriva dalla linea guida di luglio 2018: un operatore ogni 250 persone presenti e un coordinatore ogni venti. La qualifica deriva dalla Legge 94/2009 e dal DM del 6 ottobre 2009: iscrizione nell'elenco prefettizio, corso regionale di 90 ore nella maggior parte delle regioni, tesserino giallo «Assistenza» e divieto assoluto di armi. Negli stadi di calcio prevale un terzo testo, il DM del 13 agosto 2019, con la sua proporzione di 1/250 della capienza. Pianificare in base a un rapporto e trascurare l'altro è il modo più rapido per arrivare all'ingresso con personale che non può lavorare.
Fonti
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 7-13 — Normattiva. Autorizzazione del personale addetto ai servizi di controllo, divieto di armi e sanzione da 1.500 a 5.000 euro.
- Ministero dell'Interno, DM 6 ottobre 2009 — testo pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna; GU n. 235 del 9 ottobre 2009.
- Ministero dell'Interno, DM 24 novembre 2016 — Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, ultima modifica del decreto del 2009.
- Circolare 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 y linea guida — Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro: operatori di sicurezza, densità, settori e varchi.
- DM 13 agosto 2019, «Modifica del decreto 8 agosto 2007» — Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, pubblicato dalla Polizia di Stato.
- Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, normativa sullo stewarding — Ministero dell'Interno.
- Prefettura di Catanzaro, addetti ai servizi di controllo — procedura di iscrizione e documentazione.
- Prefettura di Livorno, addetti ai servizi di controllo — requisiti e formazione.
- Regione del Veneto, addetto ai servizi di controllo — 90 ore di corso e norma regionale.
- Regione Marche, aggiornamento del profilo formativo (28 settembre 2026).
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, testo coordinato sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro — sostituzione del DM 10 marzo 1998 e durata dei corsi 2-FOR e 3-FOR.
